Manipolazione Euribor: questione rimessa alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha trasmesso il ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della risoluzione di questioni concernenti la validità delle clausole di determinazione degli interessi a fronte dell’accertata manipolazione dell’Euribor quale parametro di riferimento per la determinazione dei medesimi.

La decisione di rinvio sorge dal contrasto giurisprudenziale occorso tra la giurisprudenza della I Sezione e quella della III Sezione

L’Orientamento della III Sezione – maggio 2024

Sulla questione relativa alla validità dei contratti di finanziamento che nella determinazione del tasso di interesse dovuto dal soggetto finanziato fanno riferimento all’indice rappresentato dall’Euribor si è formato un orientamento in seno alla Terza Sezione Civile di questa Corte, espresso dall’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e puntualizzato dalla successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024.

Con la prima decisione si è ritenuto che l’accordo manipolativo della concorrenza posto in essere da alcune banche e avente a oggetto la fissazione dell’Euribor costituiva “prova privilegiata… a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione”, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il soggetto finanziatore, giacché raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della L. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Su tale aspetto la Corte, richiamando il precedente delle Sezioni Unite rappresentato dalla sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha osservato che la dichiarazione di nullità di un contratto concluso “a valle” di un’intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca “applicazione” dell’illecita medesima e, dunque, che almeno uno dei contraenti sia a conoscenza dell’esistenza di quella determinata intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa.

In difetto, gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l’Euribor potranno essere eliminati attraverso gli ordinari rimedi negoziali.

Con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, invece, la Terza Sezione ha chiarito che, ai fini dell’accertamento della validità delle clausole contrattuali che fanno espresso riferimento al parametro costituito dall’Euribor per la determinazione del tasso di interesse relativo alle obbligazioni assunte dalle parti, occorre stabilire:

  1. se i relativi contratti di mutuo possono considerarsi contratti cd. “a valle” rispetto alle intese (o, più precisamente, alle pratiche) restrittive della concorrenza dirette ad alterare l’Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con le decisioni della Commissione Europea del 2013 e del 2016 e, in quanto tali, travolti dalla nullità di tali intese;
  2. se può comunque aver rilievo sulla validità del regolamento negoziale il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti possa aver subito una eventuale alterazione a causa di condotte illecite di terzi.

Su tale ultimo aspetto la Corte, pur riconoscendo la validità della clausola di determinazione degli interessi che faccia riferimento a un parametro esterno, quale l’Euribor, ha affermato che qualora tale parametro esterno sia alterato da una attività illecita posta in essere da terzi lo stesso non è più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l’alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell’operazione ha prodotto i suoi effetti.

In questa evenienza, il parametro esterno diviene sostanzialmente inidoneo a costituire l’espressione della volontà negoziale delle parti, pertanto, il medesimo va sostituito con altro valore poiché, in difetto, la clausola dovrà ritenersi inefficace a causa della sua parziale nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

L’Orientamento della I Sezione – luglio 2024

La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ritiene detta impostazione meritevole di ripensamento sulla scorta di talune perplessità.

In primo luogo – ricostruendo il ragionamento della Sezione – per ciò che concerne il mercato di riferimento, è stato affermato che l’intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” e ha, dunque, riguardato un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione.

Per conseguenza, tali contratti non possono considerarsi “a valle” rispetto all’intesa illecita, tantomeno nell’ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all’intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

In definitiva, dunque, gli stessi non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust.

In secondo luogo, sull’estensione del principio di diritto di cui alla pronuncia delle SS.UU. 41994/2021, per mezzo della quale – secondo la I Sezione – quota parte della giurisprudenza della Cassazione afferma che l’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza determina sempre la nullità dei contratti “a valle” che ne costituiscono attuazione, ebbene la I Sezione ha sostenuto che una indiscriminata estensione del principio a tutti i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi per il contraente del mercato a valle, esponendo quest’ultimo all’azione di nullità del concorrente pregiudicato dall’intesa illecita.

Per questi motivi, sarebbe preferibile un’interpretazione restrittiva del principio di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite.

Per ciò che concerne, invece, l’eventuale nullità conseguente alla manipolazione Euribor sostenuta dalla III Sezione, la I Sezione ha rilevato che il fatto illecito di terzi produce, quanto alla validità del contratto, limitate ricadute, valutabili semmai in termini di annullabilità in forza della previsione di cui all’art. 1439, c.c.

Ancora, non si potrebbe pervenire alla sanzione della nullità nemmeno per il tramite della disciplina consumeristica, in considerazione del fatto che l’art. 33, Cod. Cons. colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni… di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista.

Sulla scorta di tali rilievi, dunque, la I Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, involgendo le seguenti questioni

I Quesiti

se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti

se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni

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